IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 7418/2000
registro generale, proposto da Tullio Cataldo Pietro, rappresentato e
difeso  dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato presso
il   medesimo   in   Roma,  viale  Angelico  n. 38  (studio  avv.  L.
Napolitano);
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  in  persona  del Ministro in carica, e l'Universita'
degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore in carica,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e per
legge  domiciliati  presso  la  medesima  in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;  per  l'annullamento  del  provvedimento ministeriale 21 marzo
2000  n. 95,  con  cui  e' stata respinta la domanda di inquadramento
quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art.
8 della legge n. 370 del 1999.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  7  marzo  2001  data  per  letta la
relazione  del  consigliere  Angelica  Dell'Utri  e uditi i difensori
delle parti indicati nel relativo verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato  l'8  maggio 2000 il dott. Pietro Tullio
Cataldo,  medico  interno  universitario  con  compiti  assistenziali
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico  II" dal 1
gennaio 1974, quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente in
base  alla  sentenza  n. 89  del  1986  della Corte costituzionale di
essere  ammesso  a  partecipare  alla  seconda tornata dei giudizi di
idoneita'  a  professore  associato,  ha  esposto  di  aver impugnato
davanti  al  tribunale  amministrativo regionale il diniego opposto a
tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il
relativo  giudizio;  tuttavia il gravame e' stato respinto in ragione
della  ritenuta  intempestivita'  della  domanda  di  partecipazione.
Intervenuta la legge 19 ottobre 1999 n. 370, che all'art. 3, comma 7,
pone una norma di sanatoria per coloro che abbiano superato i giudizi
di  idoneita' a seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di
atti  preclusivi  all'ammissione,  ma  solo  nei riguardi dei tecnici
laureati,  egli ha avanzato domanda di inquadramento quale professore
associato che, pero', e' stata respinta con l'impugnato provvedimento
21  marzo  2000  n. 95  del  MURST.  A  sostegno  dell'impugnativa ha
dedotto:
    1.-  Incompetenza.  Violazione  dell'art. 6  della legge 9 maggio
1998 n. 168.
    Stante   la   piena   autonomia  didattica  e  scientifica  delle
Universita',  i  provvedimenti in tema di inquadramento devono essere
da queste adottate e non dal Ministro.
    2.  -  Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente
garantita. Manifesta ingiustizia.
    Con  l'indicata  sentenza  n. 89 del 1986 la Corte costituzionale
aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo
comma,  della  legge 21 febbraio 1980 n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del
d.P.R.  11 luglio 1980 n. 382 per violazione dell'art. 3 Cost., nella
parte  in  cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita'
per  professore  associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti
dei  policlinici  universitari,  cioe'  i medici interni, assunti per
concorso  e  che abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e
scientifica  al  pari dei tecnici laureati; pertanto non si comprende
perche'  a  tale  categoria  di  personale  non  sia  applicabile  la
sanatoria.  Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve
ritenersi  incostituzionale  in  base  al  ricordato precedente della
Corte  costituzionale, giacche' priva di qualsiasi razionalita' circa
la diversita' di trattamento fra M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi
i medesimi requisiti.
    Nell'interesse delle amministrazioni intimate, l'Avvocatura dello
Stato si e' costituita in giudizio ed ha prodotto documenti.
    All'odierna   udienza   pubblica  la  causa  e'  stata  posta  in
decisione, previa trattazione orale.

                            D i r i t t o

    La  legge 19 ottobre 1999 n. 370 (recante disposizioni in materia
di  universita'  e  di  ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce
all'art. 8, comma 7, che "e' legittimamente conseguita l'idoneita' di
cui  agli  articoli  50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di
cui  all'articolo  1,  comma  10,  penultimo  periodo, della legge 14
gennaio  1999,  n. 4,  anche  se  non  in servizio al 1 agosto 1980 i
quali,  ammessi  con  riserva  ai  relativi  giudizi  per  effetto di
ordinanze  di  sospensione  dell'efficacia  di  atti  preclusivi alla
partecipazione,  emessi  dai  competenti  organi  della giurisdizione
amministrativa, li abbiano superati".
    I  citati artt. 50 e ss, del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in
prima  applicazione  dello  stesso decreto, l'inquadramento a domanda
nel  molo  degli associati, previo giudizio di idoneita' da svolgersi
in  tre  tornate,  di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50
contempla  al  n. 3,  tra  gli  altri,  "i  tecnici laureati (...) in
servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
inquadrati   nei   rispettivi  ruoli,  che  entro  l'anno  accademico
1979-1980   abbiano   svolto   tre  anni  di  attivita'  didattica  e
scientifica,   quest'ultima   comprovata   da   pubblicazioni  edite,
documentate   da   atti   della  facolta'  risalenti  al  periodo  di
svolgimento delle attivita' medesime" ed attestate dal preside.
    L'art. 9  della  legge  9 dicembre 1985 n. 705 chiarisce poi, per
quanto  qui  rileva, che detto art. 50 "va interpretato nel senso che
l'indicazione  di  coloro  che  possono  essere inquadrati a domanda,
previo  giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati, e'
tassativa  e  non  consente  assimilazione  o  equiparazione di altre
categorie".
    Infine,  il  richiamato  art. 1,  comma 10, ultimo periodo, della
legge  14  gennaio 1999, n. 4, fa riferimento ai "tecnici laureati in
possesso  dei  requisiti previsti dall'art.  50 del decreto d.P.R. 11
luglio  1980,  n. 382,  anche se maturati successivamente al 1 agosto
1980".
    Nella  specie,  con  il  provvedimento  in  data  21  marzo 2000,
impugnato col ricorso in esame, il MURST ha corrisposto negativamente
alla  richiesta  avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott.
Pietro  Tullio Cataldo, di riconoscimento dell'idoneita' a professore
associato  da  lui  conseguita  in  qualita'  di  M.I.U.C.A. - medico
interno  universitario  con  compiti  assistenziali  -  vincitore  di
concorso,  a  seguito  di ammissione con riserva al relativo giudizio
disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Piu' precisamente,
il  MURST  ha  ritenuto  di non poter soddisfare la richiesta poiche'
l'art. 8,  comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi
previsti   alla   categoria   dei   tecnici   laureati   e,   secondo
l'interpretazione  autentica dell'art. 50 del d.P.R.,n. 382, del 1980
fornita  dal  legislatore  con  l'art. 9 della legge n. 705 del 1985,
l'indicazione   di   coloro  che  possono  fruire  del  beneficio  e'
tassativa.
    Cio'  posto,  in  primo  luogo  va  disatteso  il primo motivo di
gravame,   con   cui   si   deduce   l'incompetenza   del  Ministero,
sostenendosi,  in  relazione  all'autonomia  didattica  e scientifica
delle  universita',  che  a che queste soltanto competa l'adozione di
siffatto  provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti e' al
Ministero,  non  gia'  all'universita' di appartenenza, che lo stesso
ricorrente   ha   rivolto   la  propria  istanza,  peraltro  di  mero
"riconoscimento"  della  conseguita idoneita' a professore associato,
sicche'  il  Ministero  non  ha  fatto altro che corrispondere a tale
istanza.
    Nel  merito,  le surriportate ragioni giustificatrici del diniego
si  rivelano  esenti  dalle  censure  esposte  nella  prima parte del
secondo  -  ed  ultimo - motivo, con cui in sostanza si deduce che la
norma  di  sanatoria,  ancorche' di stretta interpretazione, consente
l'inquadramento  dei  M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso;
cio'  perche'  l'art. 50  del  d.P.R., n. 382, del 1980 e' gia' stato
oggetto  della  pronunzia  additiva,  n. 89,  del  1986  della  Corte
costituzionale,  con  la  quale,  appunto,  ne  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  con  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui non comprende tale categoria fra
quelle da ammettere al giudizio di idoneita'.
    Invero,  la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370
del  1999  ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati,
cioe'  ad  una  soltanto  di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del
d.P.R.,  n. 382,  del 1980 - come gia' dall'art. 5 della legge delega
21  febbraio 1980 n. 28 -, sia pure per come da leggersi in relazione
alla  sentenza  ricordata  appena  sopra;  e, trattandosi di norma di
natura  eccezionale  e  derogatoria agli ordinari principi in tema di
accesso al ruolo dei professori associati, essa non e' estensibile ad
altre  non  contemplate  categorie,  come del resto ammette lo stesso
ricorrente. Nella seconda, subordinata parte del detto secondo motivo
di  gravame  il  dott.  Tullio  Cataldo  sospetta  di  illegittimita'
costituzionale  l'art. 3,  comma  7,  per violazione del principio di
uguaglianza,  ossia  per le medesime ragioni alla stregua delle quali
con  detta  sentenza  fu  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
l'art. 50 del d.P.R., n. 382, del 1980.
    La questione cosi' prospettata e' certamente rilevante, stanti le
conclusioni  negative  precedentemente raggiunte in ordine alle altre
censure  avanzate  col  ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta
condizionato   dalla   pronuncia  della  Corte  costituzionale  sulla
disposizione  in  argomento,  di  cui  il  provvedimento impugnato e'
applicativo.
    La   medesima  questione  appare,  altresi',  non  manifestamente
infondata.
    Invero,  il  collegio  ritiene  che  il ripetuto art. 8, comma 7,
della  legge  n. 370 del 1999, appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione  sotto  il  profilo  della  violazione  del principio di
uguaglianza  e dell'irrazionalita' della disciplina, laddove trascura
di  includere  tra  i destinatari del beneficio ivi previsto i medici
interni  universitari  nominati  per concorso pubblico - quale, giova
ribadire,  e'  il  ricorrente  -,  come  gia'  ritenuto col ricordato
precedente  4  - 14 aprile 1986, n. 89, della Corte costituzionale in
ordine agli artt. 5, terzo comma, n. 3 della legge-delega 21 febbraio
1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
    In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta
con  sentenza  12  -  19  dicembre  1990,  n. 551,  in relazione alla
situazione  dei medici interni "incaricati" con compiti assistenziali
in  possesso  di  libera  docenza,  con  la pronunzia a cui si fa qui
riferimento  la  stessa  Corte  ha  dichiarato  fondata la censura di
incostituzionalita'  sollevata in quella sede, osservando che "appare
chiaro  che  nella  presenza  delle  circostanze  del superamento del
concorso  e  dello  svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del
triennio  di  attivita'  scientifica  e  didattica,  l'esclusione dal
giudizio di idoneita' dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta
priva  di  qualsiasi  razionalita'  e  determina,  se raffrontata con
quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di
una  categoria,  rispetto  alla  quale  ricorrono - quanto meno - gli
stessi  requisiti  che  condussero  ad  attribuire  il beneficio alla
categoria di comparazione".
    Tali  considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di
cui  ora  si  discute,  in relazione alla quale, quindi, va ravvisato
analogo,   ingiustificato  diverso  trattamento  tra  le  stesse  due
categorie  dei  medici  interni  nominati per concorso pubblico e dei
tecnici laureati.
    Conseguentemente,  vanno  disposte  la remissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione delgiudizio.